Test antidroga.

Accertamenti sanitari in materia di antidroga.

Il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori  incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione dell’individuo per assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte degli stessi lavoratori.

Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche ad hoc sia esami di laboratorio.

I lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria per l’accertamento dell’assenza di sostanze stupefacenti sono quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007.

Le  attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi sono le seguenti:

  1. Impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927 e successive modificazioni)
  2. Fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302)
  3. Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e smi)
  4. Mansioni inerenti le attività di trasporto:
    1. conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente.
    2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
    3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
    4. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni di diporto adibite a noleggio;
    5. personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri
    6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;(*)
    7. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina,limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    8. controllori di volo ed esperti di assistenza di volo;
    9. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    10. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
    11. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore trasporti;
    12. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci: per gli addetti alla movimentazione merci sono da considerare gli operatori alla guida di muletti e carrelli elevatori, tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche per breve tempo nell’arco della giornata/settimana, qualora l’attività rientri tra i compiti lavorativi;
    13. Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

(*) Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera.

Servizi Medicina del Lavoro – Dr. Franco Mariani – Via Frascineto, 24 00133 Roma  
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