La nomina del medico competente.

Sorveglianza sanitaria ed obblighi del datore del lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art.( 41 D.Lgs. 81/2008):

  • Nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Nei casi in cui il lavoratore presenti richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La normativa prevede i  casi in cui vige l’obbligo di nominare il medico competente:

  1. Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all’art. 168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
  2. Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all’art. 176 D.Lgs. 81/2008;
  3. Esposizione ad agenti fisici come: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli art. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
  4. Esposizione a sostanze pericolose chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli art.229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
  5. Esposizione ad agenti biologici di cui all’art. 279 D.Lgs. 81/2008;
  6. Mansioni inerenti alle attività di trasporto ed all’espletamento dei lavori pericolosi, di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente “Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”, G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale Lazio:
    1. conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E, o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    2. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti;
    3. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei lavori pericolosi – l’impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
    4. addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;
  7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

Il nome del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi deve essere sempre specificato nel documento della valutazione dei rischi, come da art. 28 D.Lgs. 81/2008. La nomina deve essere formalizzata mediante  lettera di incarico.

Nel caso di omessa nomina del medico competente l’art. 55 c.5 lettera d prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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